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Eccellenza | 11 ottobre 2024, 15:56

GIUDICE SPORTIVO ECCELLENZA Respinto il reclamo del Baiardo

Confermata la vittoria sul campo del Taggia

GIUDICE SPORTIVO ECCELLENZA Respinto il reclamo del Baiardo

GARE DEL 29/ 9/2024 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 29/ 9/2024 ANGELO BAIARDO - TAGGIA

Il G.S. • Visto il preannuncio di ricorso sulla regolarit‡ della gara in epigrafe, presentato dalla societ‡ A. BAIARDO , con p.e.c. in data 30 Settembre 2024, h. 18:03:46, nel rispetto delle previsioni dell’art. 67, primo comma, del C.G.S.;

• Visto il deposito del ricorso con p.e.c. in data 2 Ottobre 2024 h.17:13:48, nel rispetto delle previsioni dell’art. 67, secondo comma, del C.G.S.;

• Atteso che nel predetto ricorso, la ricorrente espone, fra l'altro, che: "Durante il secondo tempo di gioco, al minuto 40, il calciatore Pellicanò della società ASD Taggia, dopo aver trasformato un calcio di rigore, concesso dal Direttore di gara, sig. Tanzella, nell'esultanza per la rete siglata, prima si Ë levato la maglia, poi l'ha lanciata vistosamente sul terreno di gioco, allontanandosi dalla stessa giacente a terra, proseguendo l'esultanza, rimanendo a petto nudo. Il capitano del Baiardo, sig. Briozzo, avvicinandosi al collaboratore di linea, il quale aveva la visuale ampiamente libera, ha domandato se l'irregolarità fosse stata ravvisata. Il Direttore di gara, però, nel vedere Briozzo avvicinarsi al collaboratore, nonostante lo stesso facesse notare di essere il capitano e di avere modi educati, senza interessarsi di quanto aveva riferito, decise di ammonirlo. Parimenti, il Direttore di gara, non si Ë preoccupato di verificare se vi fosse irregolarità o meno da parte del calciatore del Taggia, anche se la verifica era di facile attuazione. Alla luce di tale condotta, l'allenatore dell'U.S. A. Baiardo, sig. Amirante, richiedeva spiegazioni all'altro collaboratore di linea, ma anch'egli Ë stato raggiunto dal sig. Tanzella, il quale, nuovamente senza permettere alcun confronto, ha estratto il secondo cartellino giallo, allontanando l'allenatore dal campo. Tale condotta del Direttore di gara, ha generato diffusa frustrazione tra i sostenitori dell'U.S.Angelo Baiardo, andando ad alimentare numerose critiche verso lo stesso. .................omissis.................. Come si evince chiaramente dalle immagini, il giocatore del Taggia, in spregio al regolamento, si Ë levato la maglia gettandola a terra, senza ricevere nessuna sanzione. Questo comportamento, frutto di un chiaro errore tecnico, poichÈ oggettivo e non soggettivo, ha generato una serie di decisioni arbitrali, incomprensibili, e che hanno influito sugli animi e sul risultato della gara stessa, penalizzando l'U.S. Angelo Baiardo. Il capitano, Briozzo Ë stato ammonito per aver chiesto spiegazioni in merito alla decisione di non ammonire il calciatore del Taggia, e ha dovuto, a seguito di questa sanzione, terminare la gara senza poter osare sportivamente, in quanto gi‡ sanzionato e a rischio espulsione. In aggiunta, l'allenatore, sig. Amirante, Ë stato anch'esso colpito dalla sanzione dell'ammonizione (seconda e quindi, contestuale allontanamento dal terreno di gioco) solo per aver chiesto delucidazioni. Questa decisione, frutto di un atteggiamento repressivo e figlio di un errore tecnico, ha privato la squadra nel momento del forcing finale della partita, della loro guida, influendo sulle possibilità di riacciuffare almeno il pareggio. La conduzione arbitrale, permissiva da un lato e restrittiva dall'altro, ha precluso, dunque, per ben 11 minuti di gioco, la possibilità alla squadra del Baiardo, di poter acquisire quell'atteggiamento sportivamente aggressivo, proprio di chi cerca di invertire l'inerzia e di conseguenza, il risultato, nei minuti finali. PoichÈ tale situazione nasce ed Ë solo frutto di un mero errore tecnico, commesso dal Direttore di gara e dai suoi assistenti, la medesima gara, deve essere rigiocata per permetterne il regolare svolgimento, senza nessuna tipologia di limitazione e pregiudizio tra le due squadre, dovute a terze parti. A fondamento di quanto rappresentato in narrativa, si richiede l'acquisizione delle immagini della gara e, più specificatamente, del momento della trasformazione del rigore concesso in favore degli ospiti sino agli attimi immediatamente successivi. Secondo il disposto dell'art. 58 comma 2 C.G.S., le immagini video possono essere acquisite dal Giudice se, le stesse, sono riprese o filmati, effettuate da operatori ufficiali dell'evento concessionari della Federazione o delle Leghe o titolari di accordi di ritrasmissione. La trasmissione Dilettantissimo, da cui sono state estrapolate le immagini allegate al presente reclamo, si precisa, che Ë ente accreditato da LND Liguria per la trasmissione delle stesse immagini, tramite i propri canali. Per una completezza di valutazione, nel corpo della missiva in cui sar‡ allegato il presente reclamo, sarà fornito il link per scaricare il file, di tutta la gara completa..........", chiedendo che venga disposta, per quanto precede, la ripetizione della gara, anche sulla base delle immagini fornite come addendum al gravame proposto;

• Atteso che, nel corpo della stessa memoria di parte ricorrente, venivano segnalate altre situazioni che nulla hanno a che vedere e che non sono configurabili, ai sensi del CGS, quali cause della ripetizione della gara invocata da parte ricorrente medesima;

• Considerato che il legale di parte ricorrente ben ha citato l'art. 58, comma 2, del CGS, in merito alla possibile acquisibilità dei filmati video da parte del GS, in relazione alla loro realizzazione da parte di operatori ufficiali dell'evento, ma non ha tenuto conto del disposto dell'art. 61, comma 2 del CGS medesimo, in cui Ë stabilito che "Gli organi di giustizia sportiva hanno facolt‡ di utilizzare, quale mezzo di prova, al solo fine della irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti di tesserati, anche riprese televisive o altri filmati che offrano piena garanzia tecnica e documentale, qualora dimostrino che i documenti ufficiali indicano quale ammonito, espulso o allontanato un soggetto diverso dall’autore dell’infrazione";

• Ritenuto, pertanto, in via preliminare, non poter accedere alla richiesta della società A. BAIARDO di acquisizione del filmato relativo all'episodio contestato - e ciÚ a prescindere dalla verifica della sua piena garanzia tecnica e documentale - non ricadendo il caso di specie tra quelli per cui il GS puÚ esercitare la facolt‡ di utilizzo dello stesso, ai sensi del gi‡ citato art. 61, comma 2 del CGS;

• Visto, inoltre, l'art. 65 del CGS, in cui si precisa che "I Giudici sportivi giudicano, senza udienza e con immediatezza, in ordine: a) ..omissis...; b) alla regolarit‡ dello svolgimento delle gare, con esclusione dei fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo dall’arbitro o che siano devoluti alla esclusiva discrezionalit‡ tecnica di questi ai sensi della regola 5 del Regolamento di Giuoco............";

• Visto il referto arbitrale della gara in questione;

• Sentito per le vie brevi il direttore di gara il quale, a precisa domanda sull'episodio contestato dalla ricorrente, ha risposto: "Alla segnatura della rete della societ‡ Taggia, 38 2t, correvo verso l'AA2 perchÈ lo reputavo in pericolo in quanto un calciatore del Taggia (N.4 Collantonio Luca) correva verso di lui, solo mentre stavo arrivando verso la posizione dell'AA2 mi accorgevo che il calciatore in questione era stato chiamato dai tifosi della societ‡ Baiardo, mi occupavo di allontanarlo dalla zona e ci riuscivo senza difficolt‡ per spegnere sul nascere un possibile problema; pochi istanti dopo arrivava il capitano dell'Angelo Baiardo (N.7 Briozzo Gianluca) che mi contestava un'ammonizione riguardante l'esultanza del gol del n. 10 del Taggia Pellicano Francesco che io purtroppo per spegnere sul nascere il problema che ho descritto precedentemente non avevo visto, cosÏ chiedevo sia all'AA2 che al AA1 se avessero visto qualcosa ma anche loro non avevano visto nulla", facendo pervenire al riguardo apposito supplemento scritto;

• Ritenuto, sulla base di quanto precede, non doversi accogliere il gravame proposto dalla societ‡ A. BAIARDO;

• Visto l'art. 48 CGS;

• Atteso che era stato stabilito che la pronuncia sul predetto ricorso, sarebbe avvenuta in data 10/10/2024, comunicandolo alle societ‡ A. BAIARDO e TAGGIA, nel rispetto di quanto disposto dal sesto e dal settimo comma dell'art. 67 del C.G.S.; Il G.S. Dispone:

• Di respingere il ricorso in questione, incamerando il contributo di cui all'art. 48 del CGS; • Di omologare il risultato della gara in esame (Angelo Baiardo – Taggia 1 – 2).

Firmato Il Giudice Sportivo Dott. Gianfranco Ricci 

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