GARE DEL 26/01/2025 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Gara RECREATIVO - SAN BERNARDINO SOLFERINO
Dopo essere stato espulso, il calciatore MENDEZ RUIZ DARIO JAVIER della Società RECREATIVO colpiva il Direttore di Gara con due ginocchiate di bassa intensità all'altezza del suo ginocchio sinistro, arrecandogli immediato dolore, ancorché senza generare lesioni né la necessità di specifiche cure durante o dopo l'incontro. Il calciatore continuava anche dopo tale evento a rivolgere insulti nei confronti del D.D.G. mentre veniva allontanato dai dirigenti delle due società, che proteggevano e scortavano nel suo spogliatoio il D.D.G. Si rendeva comunque inevitabile l'interruzione definitiva dell'incontro, non sussistendo più le condizioni per la sua prosecuzione. L'inescusabile comportamento del calciatore configura condotta violenta nei confronti degli ufficiali di gara ai sensi dell'art. 35 C.G.S.; trattandosi di circostanza oggettivamente imputabile alla Società RECREATIVO, ciò determina a suo carico l’applicazione dell’art. 10 comma 1 C.G.S., essendosi resa la società responsabile di fatti che hanno influito sul regolare svolgimento della gara: in considerazione del comportamento tenuto dai dirigenti, si riconoscono alla Società RECREATIVO le attenuanti di cui all'art. 13 C.G.S., applicando in misura ridotta la sanzione pecuniaria e senza applicare ulteriori sanzioni.
P.Q.M. Questo Giudice Sportivo delibera l'applicazione delle seguenti sanzioni: -Al calciatore MENDEZ RUIZ DARIO JAVIER (RECREATIVO) la SQUALIFICA FINO AL 31/1/2028; -alla Società RECREATIVO la perdita della gara con il punteggio di 0-3 e l’ammenda di €100,00. Si precisa in ogni caso, ex art. 35/7 C.G.S., che le sanzioni inflitte vanno considerate ai fini della applicazione delle misure amministrative a carico delle società professionistiche, dilettantistiche e di settore giovanile, deliberate dal Consiglio federale per prevenire e contrastare tali episodi.