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Terza categoria | 27 febbraio 2025, 23:00

TERZA GENOVA Stangata del Giudice Sportivo ai danni di Internazionale e Marassese

Partita persa a entrambe e 5 punti di penalizzazione! Ecco la sentenza integrale.

TERZA GENOVA Stangata del Giudice Sportivo ai danni di Internazionale e Marassese

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Gara INTERNAZIONALE GENOVA - FOOTBALL CLUB MARASSESE

Dal rapporto di gara, e dal supplemento successivamente pervenuto, si evince che la gara è stata caratterizzata da una perdurante e aggressiva contestazione delle decisioni della Direttrice di Gara, da parte di entrambe le squadre, fin dal primo minuto del primo tempo. Tali comportamenti si sono spinti fino al punto di impedire fisicamente alla D.D.G. di estrarre prontamente un cartellino rosso nei confronti di un giocatore della Società INTERNAZIONALE GENOVA, in occasione di una doppia ammonizione, accerchiandola in massa. La situazione è definitivamente degenerata al minuto 37' del secondo tempo, allorché, a gioco fermo, il calciatore n.3 Boero Tommaso della Società FOOTBALL CLUB MARASSESE ha volontariamente colpito con una testata un avversario, generando una estesa colluttazione: la situazione di tensione e violenza a quel punto ha raggiunto un livello tale da generare nella D.D.G. un vero e proprio attacco di panico, costringendola ad interrompere l’incontro.

Dopo che la D.D.G. era rientrata negli spogliatoi per riprendersi, le veniva riferito che la colluttazione stava ulteriormente degenerando, coinvolgendo anche il pubblico: la D.D.G. ha quindi deciso di rientrare in campo e disputare pro-forma gli ultimi minuti rimanenti, solo per tentare di garantire la propria incolumità e un regolare deflusso dall'impianto. La responsabilità degli eventi e della impossibilità di portare a termine la gara è quindi direttamente riconducibile, in eguale misura, a entrambe le società coinvolte, anche in considerazione dell'estensione numerica e temporale del comportamento aggressivo e gravemente contrario ai principi di correttezza messo in atto dai rispettivi tesserati. Trova inevitabile applicazione l’art. 10 comma 3 C.G.S., essendosi rese entrambe le società responsabili di fatti che hanno influito sul regolare svolgimento della gara, in misura aggravata e con applicazione altresì delle sanzioni derivanti dalla violazione dell’art. 4 comma 1 C.G.S., in considerazione della pluralità e gravità delle condotte rilevata, palesemente contrastanti con i più elementari principi di lealtà, correttezza e probità. Viene inoltre individualmente sanzionato il singolo calciatore riconosciuto dalla d.d.g. come responsabile di specifiche condotte meritevoli di sanzione nell’ambito della suddetta, caotica situazione complessiva.

P.Q.M. Questo Giudice Sportivo Delibera di applicare le seguenti sanzioni:

- Alla Società INTERNAZIONALE GENOVA la perdita della gara con il punteggio di 0-3, l'ammenda di €200,00 e la penalizzazione di CINQUE punti in classifica nella s.s. 2024/2025.

- Alla Società FOOTBALL CLUB MARASSESE la perdita della gara con il punteggio di 0-3, l'ammenda di €200,00 e la penalizzazione di CINQUE punti in classifica nella s.s. 2024/2025.

- MAGGIOLO ANDREA INTERNAZIONALE GENOVA una giornata effettiva di squalifica;

- BOERO TOMMASO FOOTBALL CLUB MARASSESE cinque giornate effettive di squalifica per aver colpito un avversario con una forte testata, generando una estesa colluttazione 

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