Corte Sportiva d’Appello CS Prot. 01 20/21
– Reclamo della società RAPALLO R.1914 RIVAROLESE avverso provvedimento di squalifica emesso dal GS presso il Comitato Regionale nei confronti di Alessandro BASSO per tre gare pubblicato con C.U. n. 61 del 22 aprile 2021.
La Corte Sportiva d’Appello presso il Comitato Regionale Liguria nelle persone dei Consiglieri Avv. Aldo M. NAPPI, Avv. Filippo CHIARLA e Avv. Alessio CHIARLA, all’udienza del 28 aprile 2021, ha pronunciato la seguente sentenza.
Il Signor Alessandro BASSO è stato squalificato per tre gare dal Giudice Sportivo per condotta violenta, poiché in reazione ad un fallo subito arrecava un calcio sulla coscia dell'avversario senza la contesa del pallone.
La società RAPALLO R.1914 RIVAROLESE ha proposto tempestivo gravame deducendo l’eccessività della sanzione e chiedendo la riduzione della squalifica comminata al proprio tesserato.
Dall’esame del referto di gara, emerge una ricostruzione del fatto sostanzialmente sovrapponibile a quella effettuata dal Primo Giudice.
Nessun dubbio, pertanto, può sussistere in merito all’irregolarità della condotta in commento la quale, correttamente, è stata sanzionata dal direttore di gara e dal Giudice Sportivo.
Ciò che Questa Corte non condivide, diversamente, è la dosimetria della sanzione che appare, francamente, eccessiva rispetto al fatto in oggetto.
In tale ottica, deve essere evidenziato che il gesto in parola è stato provocato da una condotta irregolare subita dal Basso da parte di un calciatore avversario e non è consistito in un contegno gratuito e/o avulso da un contesto agonistico.
In secondo luogo, va sottolineato come il calcio sferrato al calciatore avversario non abbia provocato alcuna conseguenza in capo al medesimo, di talché se ne deve desumere la scarsa efficienza lesiva.
Tali considerazioni sono sufficienti, ad avviso di Questa Corte, per ridurre di una gara la squalifica inflitta dal Giudice Sportivo.
P.Q.M.
la Corte Sportiva d’Appello presso il Comitato Regionale Liguria, in parziale riforma del provvedimento impugnato, riduce di una gara la squalifica inflitta al Signor Alessandro BASSO. Conferma nel resto. Ordina la restituzione della tassa di reclamo, non versata ed addebitata in acconto.