Prima categoria - 22 febbraio 2024, 17:46

LA SENTENZA DEL GIUDICE/1 Superba-San Bernardino 3-0 a tavolino

E un punto di penalizzazione alla squadra ospite. Ecco la lunghissima motivazione.

LA SENTENZA DEL GIUDICE/1 Superba-San Bernardino 3-0 a tavolino

GARE DEL 10/ 2/2024 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 10/ 2/2024 SUPERBA CALCIO 2017 - SAN BERNARDINO SOLFERINO

Il G.S. • Visto il preannuncio di ricorso sulla regolarità della stessa, presentato dalla società SAN BERNARDINO SOLFERINO, con p.e.c. in data 12 febbraio 2024 h. 09:24:55; • Considerato che il preannuncio stesso rispetta le previsioni dell’art. 67, primo comma, del C.G.S.; • Considerato, altresì, che, successivamente, con p.e.c. in data 12 febbraio 2024 h. 19:00:39 è stato, poi, depositato il relativo ricorso, nei termini e con le procedure previsti dal secondo comma del sopra richiamato art. 67 del C.G.S.; 61/16 • Viste le motivazioni addotte dal Presidente del sodalizio ricorrente nel ricorso di cui sopra, e, precisamente: "1. alla quarta espulsione inflitta alla società San Bernardino Solferino, il Direttore di gara decretava inequivocabilmente la fine della gara con i canonici “tre fischi”; 2. per diversi minuti entrambe le squadre sono rimaste in campo, per protestare, ma in quei minuti il Direttore di gara non ha fatto alcun cenno sulla possibilità di riprendere la gara; 3. vista la decisione (mai messa in discussione dal Direttore) il San Bernardino rientrava negli spogliatoi, salvo il dirigente (sig. Dagnino Stefano) che rimaneva in campo insieme al Direttore di gara; 4. dopo diversi minuti anche Il Direttore di gara rientrava negli spogliatoi accompagnato dal nostro dirigente e da alcune altre persone dell’altra squadra; 5. anche in questa occasione Il Direttore di gara non ha manifestato in alcun modo la richiesta di riprendere il gioco; 6. rientrati negli spogliatoi il capitano ed il dirigente del San Bernardino Solferino venivano convocati nello spogliatoio del Direttore di gara dall’osservatore degli arbitri presente in loco. 7. a quel punto erano già passati almeno 20 minuti dai “tre fischi” dati dall’arbitro; 8. l’osservatore ammetteva l’errore tecnico dell’arbitro, ma chiedeva ai presenti la possibilità di riprendere la partita; 9. da parte nostra c’è stato un diniego visto e considerato il lasso di tempo trascorso dalla sospensione della partita ( 25 minuti!!!) specificando che a quel punto alcuni nostri giocatori non erano più presenti nell’impianto e tutti gli altri erano sotto la doccia e anche volendo eravamo impossibilitati a presentare un numero di giocatori sufficienti per la ripresa"; • Atteso che, per quanto sopra esposto e ritenuto, la società SAN BERNARDINO SOLFERINO ha chiesto che venga disposta la ripetizione dell’incontro in esame per evidente errore tecnico da parte del Direttore di Gara; • Visto il referto arbitrale della gara in questione ed il successivo supplemento, in cui l'arbitro riferisce, testualmente: " La gara è stata da me erroneamente dichiarata terminata al minuto 33 del secondo tempo ma, sebbene, come meglio di seguito specificato, mi sia accorto subito dell’errore e abbia tentato di porvi rimedio, non è stato possibile riprenderla a causa del rifiuto della società ospite. ..........(omissis).............. Al minuto 32 del secondo tempo il gioco veniva interrotto in quanto il sottoscritto fischiava un calcio di rigore a favore della società SUPERBA CALCIO 2017 (..........omissis......). Nell’occasione veniva espulso per seconda ammonizione il calciatore n. 4 della società SAN BERNARDINO SOLFERINO, sig. MANGIATORDI Davide (cfr. il R.D.G.). Il sottoscritto, ritenendo erroneamente che il predetto fosse il quinto calciatore della sua squadra ad essere espulso (era in realtà il quarto), emetteva il fischio finale. Passavano circa due minuti durante i quali, senza che il sottoscritto lasciasse il terreno di gioco, calciatori e dirigenti di ambedue le società mi si avvicinavano, chiedendo spiegazioni su precedenti situazioni di gioco e sul da farsi. Nel corso di tali minuti tutti i calciatori e dirigenti della società Superba rimanevano sul terreno di gioco mentre alcuni dei sette restanti calciatori titolari (oltre che alcuni sostituti) della società SAN BERNARDINO SOLFERINO abbandonavano velocemente il recinto di gioco, avviandosi verso gli spogliatoi. Dopo aver effettuato, tramite il taccuino, una verifica, senza aver mai abbandonato il terreno di gioco, il sottoscritto si avvedeva del fatto che i calciatori della società SAN BERNARDINO SOLFERINO espulsi erano in realtà quattro e non cinque. Da evidenziare è il fatto che, mentre effettuavo tale verifica, udivo affermare da componenti della società SAN BERNARDINO SOLFERINO frasi del tipo “eh no eh, ormai hai fischiato la fine, non si può riprendere”. Tale posizione veniva poi anche nei successivi minuti ribadita a me personalmente. In conseguenza di quanto sopra, evidenziavo a calciatori e dirigenti di ambedue le società come la gara potesse continuare, riprendendo il gioco con il calcio di rigore precedentemente fischiato. A tal fine, invitavo i presenti a richiamare sul terreno di gioco i calciatori che si erano allontanati. Più in dettaglio, deve di nuovo evidenziarsi il fatto che tutti i componenti della società SUPERBA CALCIO 2017, compresi i dirigenti e il capitano, erano presenti sul terreno di gioco in tale frangente. Mentre il sottoscritto non è stato in grado di reperire il capitano, sig. BIANCHI Matteo, o il vicecapitano, sig. RAIMONDO Matteo, della società SAN BERNARDINO SOLFERINO, in quanto il primo si era allontanato e il secondo era stato precedentemente sostituito nel corso della gara (cfr. il R.D.G.). Erano, tuttavia, presenti altri calciatori e dirigenti della società ospite. Ad ogni modo, l’invito non veniva accolto. Membri della società SAN BERNARDINO SOLFERINO ribadivano il fatto che, essendo stato emesso il fischio finale, la gara non potesse più riprendere. Inoltre, ancor prima che potessi rivolgermi direttamente al dirigente accompagnatore della società SAN BERNARDINO SOLFERINO, sig. DAGNINO Stefano, udivo chiaramente questo affermare (omissis.... n.d.r. viene riportata un'espressione di diniego a riprendere la gara da parte del dirigente suddetto, gravemente 61/17 irriguardosa) e poi lo vedevo allontanarsi assieme ad altri componenti della propria società ancora presenti sul terreno di gioco. Per completezza, debbo precisare il fatto che la frase appena riportata, seppur pronunciata a tre/quattro metri di distanza dal sottoscritto, veniva chiaramente a me rivolta dal dirigente della società SAN BERNARDINO SOLFERINO, presente per tutto il tempo nelle mie vicinanze, il quale mi guardava al momento di pronunciarla e della cui identità mi accertavo appena rientrato negli spogliatoi. Inoltre, durante il colloquio nel seguito descritto, riconoscevo in colui che l’aveva pronunciata una delle persone che erano state chiamate a parteciparvi, vale a dire proprio il sig. DAGNINO Stefano, dirigente accompagnatore ufficiale. I membri della società SUPERBA CALCIO 2017 si dicevano invece disposti a proseguire la gara. Passavano pochi minuti in cui il sottoscritto rimaneva ancora sul terreno di gioco, attendendo le determinazioni da parte delle società. Constatato che i calciatori della società SAN BERNARDINO SOLFERINO non facevano rientro sul terreno di gioco (quelli della società SUPERBA CALCIO 2017 non si erano mai allontanati) e che, comunque, non erano disposti a proseguire, rientravo negli spogliatoi assieme ai calciatori e dirigenti di entrambe le squadre ancora presenti nel recinto di gioco. Presso il mio spogliatoio trovavo l’osservatore arbitrale, sig. (...omissis...). Alla presenza anche di quest’ultimo, venivano convocati il capitano e il dirigente accompagnatore ufficiale della società SAN BERNARDINO SOLFERINO, sig.ri BIANCHI Matteo e DAGNINO Stefano; dopo qualche minuto, venivano ammessi anche il capitano e il dirigente accompagnatore ufficiale della società SUPERBA, sig.ri MORANI Dario e BAFFICO Claudio. A questi veniva riassunto quanto sopra e, in particolare, il fatto che il fischio finale era stato erroneamente emesso e che, mentre il sottoscritto si trovava ancora sul terreno di gioco, era stato chiesto di richiamare coloro che si erano allontanati per poter riprendere il gioco. Il dirigente e il capitano della società SUPERBA rammentavano di aver già dato la propria disponibilità a riprendere il gioco. Il dirigente e il capitano della società SAN BERNARDINO SOLFERINO nulla commentavano in merito a quanto accaduto e comunicato sul terreno di gioco. Gli stessi, invece, dopo aver aprioristicamente dubitato in merito alla veridicità di quanto il sottoscritto avrebbe riportato nel presente rapporto di gara, sostenevano di essere stati informati solamente in quella sede dell’intenzione di riprendere il gioco e che, essendo stato emesso il fischio finale, in ogni caso, la gara non avrebbe potuto riprendere. Affermavano altresì che, essendo passati troppi minuti dall’abbandono del terreno di gioco, la ripresa non sarebbe stata comunque possibile. Allora, l’osservatore arbitrale faceva notare a tutti i presenti, mostrando anche il proprio orologio, come la appena descritta discussione si stesse svolgendo intorno alle ore 16.20 e, quindi, a circa dieci minuti dalla decisione da me erroneamente assunta (cfr. il R.D.G.)"; • Sentito il ddg per le vie brevi, il quale, da una parte, ha, puntualmente, confermato quanto da lui riportato a referto e, dall'altra, poichè richiesto di precisare ancor più la circostanza riguardante il momento in cui -accortosi di aver commesso un errore nel conteggio dei calciatori espulsi della società SAN BERNARDINO SOLFERINO - si rendeva conto che la gara, pur interrotta, avrebbe potuto riprendere, lo stesso produceva un ulteriore addendum al citato supplemento di referto, in cui riferisce: "Premetto che, come già indicato nel supplemento, i fatti precisati nel presente punto si sono tutti svolti nell’arco temporale di massimo due minuti. Dopo aver erroneamente fischiato la fine, come già riportato nel supplemento, alcuni calciatori (non tutti) della SAN BERNARDINO SOLFERINO si avviavano velocemente verso la scala che porta agli spogliatoi. Tra loro vi era anche il capitano, sig. BIANCHI Matteo, il quale, dopo aver manifestato verso il sottoscritto il proprio disappunto, si allontanava (questo scambio avveniva in prossimità della bandiera d’angolo, lato panchine, vicino all'uscita). Come già precisato nel supplemento, il vicecapitano, sig. RAIMONDO Matteo, era già stato sostituito nel corso della gara. Il sottoscritto rimaneva, invece, sul terreno di gioco, stazionando a metà strada tra l’area di porta e la bandiera d’angolo lato panchine. Qui, coma già riferito, mi si avvicinavano e mi chiedevano spiegazioni calciatori e dirigenti sia della società SUPERBA, sia della società SAN BERNARDINO SOLFERINO. Tra questi ultimi vi era certamente il sig. DAGNINO Stefano, dirigente accompagnatore ufficiale. In tale frangente, alcuni calciatori della società SUPERBA CALCIO 2017 facevano notare come gli espulsi della squadra ospite non fossero cinque ma bensì quattro e che, quindi, a loro giudizio, la gara poteva proseguire. Come già riferito, il sottoscritto effettuava una verifica tramite il taccuino ed effettivamente si avvedeva dell’errore commesso. In conseguenza, il sottoscritto si rivolgeva ai presenti pronunciando una frase del tipo “sì, sono in sette, possiamo continuare”. Appena pronunciata tale frase, prima ancora che potessi rivolgermi a lui direttamente, udivo distintamente il sig. DAGNINO Stefano affermare (omissis.... n.d.r. viene ribadita l'espressione di diniego a riprendere la 61/18 gara da parte del dirigente suddetto, gravemente irriguardosa, di cui sopra) e poi lo vedevo allontanarsi dal gruppo di persone che stazionavano intorno a me con altri della propria squadra. Più nello specifico, il sig. DAGNINO era stato per tutto il tempo nelle mie vicinanze e certamente aveva udito le plurime riserve manifestate dagli avversari, così come aveva visto che il sottoscritto stava verificando tramite il taccuino la circostanza (peraltro, ciò avveniva anche a voce alta e con le dita della mano, con cui effettuavo il calcolo aritmetico finalizzato al conto dei calciatori rimanenti ed elencavo il numero di maglia dei quattro calciatori espulsi). Inoltre, specifico che, all’atto di pronunciare quanto sopra, il sig. DAGNINO si trovava alla mia sinistra a massimo tre metri di distanza, appena al di là della linea di porta nel campo per destinazione, e rivolgeva nei miei confronti il suo sguardo (che si incrociava con il mio), senza però domandare altre spiegazioni ma, come detto, allontanandosi. In secondo luogo, ritengo altresì opportuno precisare il fatto che, in occasione del colloquio avvenuto presso il mio spogliatoio e meglio descritto nella parte conclusiva del documento, a cui partecipavano l’osservatore arbitrale, i dirigenti accompagnatori ufficiali e i capitani di entrambe le società, questi ultimi si presentavano avendo ancora indosso l’intero equipaggiamento da gara"; • Sentito, per le vie brevi, l'Osservatore Arbitrale designato per la gara in questione, il quale ha confermato integralmente quanto riportato dal ddg nel proprio referto, sia per ciò che attiene al momento della sospensione della gara ed al tentativo del ddg di richiamare in campo i contendenti, una volta resosi conto che non era stato superato il numero minimo di calciatori necessari per poter proseguire la gara ai sensi di quanto disposto dalla Regola 3 del Regolamento del Giuoco del Calcio, sia per quanto successivamente avvenuto negli spogliatoi e descritto minuziosamente dal ddg nei propri supplementi al rdg (ved. supra), in particolare, confermando che, al momento del colloquio, avvenuto come detto, negli spogliatoi, presenti il ddg, i due capitani, i due dirigenti responsabili e l'OA stesso, erano passati 10 minuti da quando il ddg medesimo aveva fischiato, erroneamente, il termine della gara e che i due capitani, nell'occasione, indossavano ancora la tenuta di gioco; • Vista la memoria presentata dalla Società SUPERBA CALCIO ai sensi dell'art. 67, comma 7 del CGS, con pec in data 16 Febbraio 2024 h. 23:27:46, in cui viene sostanzialmente ribadito quanto riferito dal ddg nel proprio referto; • Considerato che, al momento della sospensione della gara, il punteggio era di 2-1 a favore della Società SUPERBA CALCIO 2017, la quale doveva anche battere un calcio di rigore a favore; • Atteso che, alla luce di quanto riportato al punto che precede e tenuto conto che, qualora fosse stata ripresa la gara, la società SAN BERNARDINO SOLFERINO avrebbe dovuto disputare i restanti 12' più eventuale recupero, in sette contro undici, più di un'ombra, cala, in primis, sul comportamento del capitano della società SAN BERNARDINO SOLFERINO, Sig. Bianchi Matteo, il quale, nei momenti immediatamente successivi all'erronea interruzione della gara da parte del ddg, anzichè interessarsi di quanto stava accadendo in presenza anche dei calciatori della Società SUPERBA CALCIO 2017, dopo aver manifestato verso il ddg il proprio disappunto, si allontanava velocemente dal tdg (cfr. supra), disattendendo, in tal modo le disposizioni di cui alla Regola 3 del Regolamento del Giuoco del Calcio ("10. Il capitano di una squadra non gode di uno status speciale o di privilegi, ma ha un grado di responsabilità per il comportamento della propria squadra") ed, in particolare, quelle meglio descritte nella Guida Pratica AIA, sempre riferite alla Regola 3 sopra richiamata, e riguardanti i suoi compiti ("16. Il capitano è responsabile nei confronti dell’arbitro e degli Organi federali della condotta dei propri compagni. Durante la gara è l’unico ad avere facoltà di interpellare l’arbitro, in forma corretta e a gioco fermo, per chiedere chiarimenti in merito alle decisioni assunte e per formulare eventuali riserve. È dovere del capitano coadiuvare l’arbitro, ai fini del regolare svolgimento della gara e della repressione di eventuali atti di indisciplina dei suoi compagni") ed, in secondo luogo, sul comportamento tenuto nell'occasione dei fatti di cui qui si discute, da parte del Dirigente Accompagnatore Ufficiale della società SAN BERNARDINO SOLFERINO, Signor Dagnino Stefano. Costui, infatti, mentre il ddg rimaneva sul tdg, gli si avvicinava assieme a propri calciatori e a calciatori e dirigenti della società SUPERBA CALCIO 2017, che chiedevano spiegazioni su quanto avvenuto. In tale frangente, alcuni calciatori della società SUPERBA CALCIO 2017 facevano notare al ddg come gli espulsi della squadra ospite non fossero cinque ma quattro e che, quindi, a loro giudizio, la gara poteva proseguire ed, allorquando il dd stesso, effettuata una verifica tramite il taccuino ed avvedutosi dell’errore commesso, si rivolgeva ai presenti comunicando che la gara poteva continuare; ma non appena egli comunicava ciò, prima ancora che potesse rivolgersi al DAGNINO direttamente, udiva distintamente quest'ultimo esprimere la volontà di non riprendere la gara, usando, tra l'altro, un'espressione gravemente irriguardosa, e poi lo vedeva allontanarsi dal gruppo di persone che stazionavano intorno al ddg, con altri della propria squadra. Più nello specifico, come risulta dal referto di gara, il sig. DAGNINO era stato per tutto il tempo nelle vicinanze del ddg e certamente aveva udito le plurime riserve manifestate dagli avversari, così come aveva 61/19 visto che il ddg stava verificando tramite il taccuino la circostanza, anche a voce alta e con le dita della mano, con cui effettuava il calcolo aritmetico finalizzato al conto dei calciatori rimanenti, elencando il numero di maglia dei quattro calciatori espulsi; inoltre, sempre come risulta dal referto di gara, all'atto della predetta comunicazione del ddg, il sig. Dagnino si trovava alla sua sinistra, al massimo tre metri di distanza, e rivolgeva nei suoi confronti lo sguardo, che si incrociava con quello del ddg, senza però domandare altre spiegazioni ma, invece, allontanandosi (cfr. supra, rdg); • Tenuto conto che, come emerge, sia dal referto di gara, sia da quanto affermato da parte dell'Osservatore Arbitrale, al momento del colloquio avvenuto negli spogliatoi, presenti il ddg, i due capitani, i due dirigenti responsabili e l'OA stesso, erano passati 10 minuti da quando il ddg medesimo aveva fischiato, erroneamente, il termine della gara e che i due capitani, nell'occasione, indossavano ancora la tenuta di gioco e non già 25 minuti, come sostenuto dalla ricorrente nei motivi del ricorso e che, pertanto, considerato che, dal momento della decretazione di sospensione della gara da parte del ddg, a quello della comunicazione che la stessa poteva riprendere erano passati 2 minuti ("Premetto che, come già indicato nel supplemento, i fatti precisati nel presente punto si sono tutti svolti nell’arco temporale di massimo due minuti......" - cfr. supra), al momento del suddetto colloquio erano, quindi, trascorsi soli 8 minuti da quando le squadre avevano lasciato il tdg; • Rilevato che, alla luce di quanto emerge, tanto dagli atti ufficiali, quanto dalle audizioni del ddg e dell'OA, il comportamento tenuto nella circostanza di cui si discute, sia da parte del capitano della società SAN BERNARDINO SOLFERINO, Sig. BIANCHI Matteo, sia da parte del Dirigente Accompagnatore Ufficiale della società, Signor DAGNINO Stefano, oltre a violare il disposto dell'art. 4, comma 1 del CGS, non appaiono certamente improntati al principio della buona fede, considerato che la gara poteva sicuramente riprendere, essendosi il ddg reso conto del proprio errore nel conteggio dei calciatori espulsi, quando ancora si trovava sul tdg, erano trascorsi solo 2 minuti dalla sospensione ed aveva esplicitamente comunicato ciò; non solo, quanto accaduto, immediatamente dopo, nello spogliatoio del ddg (".... Presso il mio spogliatoio trovavo l’osservatore arbitrale.... Alla presenza anche di quest’ultimo, venivano convocati il capitano e il dirigente accompagnatore ufficiale della società SAN BERNARDINO SOLFERINO, sig.ri BIANCHI Matteo e DAGNINO Stefano; dopo qualche minuto, venivano ammessi anche il capitano e il dirigente accompagnatore ufficiale della società Superba, sig.ri MORANI Dario e BAFFICO Claudio. A questi veniva riassunto quanto sopra e, in particolare, il fatto che il fischio finale era stato erroneamente emesso e che, mentre il sottoscritto si trovava ancora sul terreno di gioco, era stato chiesto di richiamare coloro che si erano allontanati per poter riprendere il gioco. Il dirigente e il capitano della società SUPERBA rammentavano di aver già dato la propria disponibilità a riprendere il gioco. Il dirigente e il capitano della società SAN BERNARDINO SOLFERINO nulla commentavano in merito a quanto accaduto e comunicato sul terreno di gioco. Gli stessi, invece, dopo aver aprioristicamente dubitato in merito alla veridicità di quanto il sottoscritto avrebbe riportato nel presente rapporto di gara, sostenevano di essere stati informati solamente in quella sede dell’intenzione di riprendere il gioco e che, essendo stato emesso il fischio finale, in ogni caso, la gara non avrebbe potuto riprendere. Affermavano altresì che, essendo passati troppi minuti dall’abbandono del terreno di gioco, la ripresa non sarebbe stata comunque possibile...." - ved. supra, rdg) conferma che la decisione della società SAN BERNARDINO SOLFERINO di non voler riprendere la gara non è stata dettata da altri fattori, se non quello, assolutamente strumentale, di aver intravisto la possibilità di poter rigiocare un'altra gara, iniziandola dal risultato di 0-0, in 11 contro 11, anzichè proseguirne una, già in svantaggio per 2-1, con un rigore da battere da parte della squadra avversaria e, perdipiù, in 7 contro 11, quindi pesantemente compromessa a 12 minuti dalla fine più recupero. E, tutto ciò, invocando un errore arbitrale che non era tale da poter giustificare la ripetizione della gara, in quanto il ddg, accortosi prontamente di aver erroneamente contati 5 calciatori espulsi nelle fila della società SAN BERNARDINO SOLFERINO, anzichè 4, aveva invitato le società a riprendere le ostilità, ma solo la società SUPERBA CALCIO 2017 era pronta a farlo; • Visto il combinato disposto dell'art. 53, commi 1 e 2 delle NOIF (1. Le società hanno l'obbligo di portare a termine le manifestazioni alle quali si iscrivono e di far concludere alle proprie squadre le gare iniziate. 2. La società che rinuncia alla disputa di una gara di campionato o di altra manifestazione o fa rinunciare la propria squadra a proseguire nella disputa della stessa, laddove sia già in svolgimento, subisce la perdita della gara con il punteggio di 0-3, ovvero 0-6 per le gare di calcio a cinque, o con il punteggio al momento più favorevole alla squadra avversaria nonché la penalizzazione di un punto in classifica, fatta salva l’applicazione di ulteriori e diverse sanzioni per la violazione dell’art. 1 comma 1 del C.G.S.) e dell'art. 10, comma 4 del CGS

• Atteso che, al momento della sospensione, la gara era sul risultato di 2-1, a favore della società SUPERBA CALCIO 2017; 61/20 • Considerato che, in via preliminare, era stato stabilito che la pronuncia sul predetto ricorso, sarebbe avvenuta in data 22/02/2024; • Ritenuto, sulla base di quanto precede, dover respingere il gravame proposto; • Visto il CU n.° 1 - Stagione 2023/24 della LND, il quale al punto "Ammende per rinuncia", prevede per le Società del Campionato in questione, che rinunciano alla disputa di una gara (prima rinuncia), l'ammenda di Euro 150,00 (centocinquanta/00); • Visto l'art. 48 del CGS;

Il G.S. Dispone: • Di respingere il ricorso di cui trattasi e di incamerare il contributo di cui all'art. 48 del C.G.S.; • Di assegnare la sconfitta per 0-3, nella gara in questione, alla società SAN BERNARDINO SOLFERINO, oltre alla penalizzazione di un punto in classifica e all'ammenda di Euro 150,00 (centocinquanta/00), a titolo di prima rinuncia; • Di infliggere la squalifica per due gare al calciatore BIANCHI Matteo, della società SAN BERNARDINO SOLFERINO, per essere venuto deliberatamente meno, in ragione del proprio ruolo di capitano, ai suoi doveri di coadiuvare l'arbitro ai fini del regolare svolgimento della gara, secondo quanto disposto dalla Regola 3 del Regolamento del Giuoco del Calcio e per aver violato il disposto dell'art. 4, comma 1 del CGS ; • Di infliggere la sanzione dell'inibizione al Dirigente Responsabile della società SAN BERNARDINO SOLFERINO, Signor DAGNINO Stefano, fino al 04 aprile 2024 per aver violato il disposto dell'art. 4, comma 1 del CGS e per essersi rivolto al ddg in maniera gravemente irriguardosa al momento del suo invito a riprendere la gara, erroneamente sospesa per le ragioni meglio esposte in parte motiva;

Firmato Il Giudice Sportivo Dott. Gianfranco Ricci

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